Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato di seguito specificato:
2.1. Le Condizioni Generali e l’Ordine di Acquisto emesso dalla Società costituiscono parte integrante ed essenziale dell’Accordo. Le Condizioni Generali troveranno sempre applicazione, fatto salvo il caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto che disciplini diversamente termini e condizioni di fornitura di determinati Beni e/o Servizi alla Società; in tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate. Le Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore.
2.2. Qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente l’acquisto di Beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali relative ai Servizi e, viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente lo svolgimento di Servizi, non troveranno applicazione le disposizioni relative specificamente solo all’acquisto di Beni.
3.1. Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l’indicazione almeno dei seguenti elementi:
Pertanto le Condizioni Generali fanno parte dell’Ordine di Acquisto a tutti gli effetti; eventuali condizioni particolari di acquisto pattuite tra le Parti in deroga alle presenti Condizioni Generali dovranno essere esplicitamente ed espressamente riportate nell’Ordine di Acquisto stesso.
3.2. Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta entro il termine di accettazione indicato dalla Società nell’Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di 5 giorni di calendario dal ricevimento dell’Ordine di Acquisto. Gli Ordini di Acquisto si considereranno accettati e diverranno vincolanti per le Parti anche nel caso in cui il Fornitore non invii alla Società una espressa comunicazione scritta di rifiuto entro il termine di accettazione indicato dalla Società nell’Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di 5 giorni di calendario dall’invio dello stesso. La Società si riserva il diritto di revocare gli Ordini di Acquisto finché il Fornitore non li accetti per iscritto e di rifiutare le accettazioni di Ordini di Acquisto pervenute dopo il termine di accettazione sopra indicato. Rimane inteso che laddove il Fornitore accetti l’Ordine di Acquisto della Società espressamente o tramite la consegna dei Beni e/o tramite l’inizio della fornitura dei Servizi, l’Accordo si intende perfezionato tra le Parti.
3.3. Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di una proposta contrattuale da parte del Fornitore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento dell’invio dell’Ordine di Acquisto al Fornitore senza necessità di ulteriore approvazione di quest’ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale proposta.
3.4. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.
3.5. La vendita dei Beni o la fornitura dei Servizi saranno disciplinati dalle previsioni contenute nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le proposte contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le proposte contrattuali e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto.
3.6. Le Condizioni Generali non comportano alcun impegno per la Società di emettere un numero minimo o predeterminato di Ordini di Acquisto. Il Fornitore fornirà i Beni e/o presterà i Servizi agendo come un operatore indipendente e non come collaboratore commerciale della Società; nulla di quanto contenuto nell’Accordo è volto a costituire una partnership, una joint venture o un rapporto di lavoro tra le Parti. Il Fornitore darà esecuzione all’Accordo in totale autonomia gestionale e organizzativa. In nessun caso le Condizioni Generali o gli Ordini di Acquisto potranno dare luogo a rapporti di associazione in partecipazione o società, né attribuiranno al Fornitore alcun potere di rappresentanza in nome della Società.
3.7. La Società avrà diritto di recedere in ogni momento dall’Accordo, anche in deroga all’art. 1373, c.1, C.C., qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che:
3.8. E’ fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a soggetti terzi in tutto o in parte la fornitura dei Beni e/o dei Servizi oggetto dell’Accordo, fatta salva la previa autorizzazione per iscritto della Società ai sensi dell’art. 1656 C.C.. Il Fornitore, in ogni caso di ricorso a subfornitori, rimarrà responsabile in via solidale con questi ultimi nei confronti della Società della corretta esecuzione delle attività loro affidate e dell'osservanza, da parte dei predetti subfornitori, degli obblighi previsti dall’Accordo in capo al Fornitore. Resta altresì inteso che il ricorso a subfornitori non potrà, in nessun caso, comportare alcun incremento dei corrispettivi di cui all’ Accordo né alcun onere economico o costo di qualsiasi genere in capo alla Società. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che i subfornitori rispettino le norme previste nell’ Accordo, richiamandone i contenuti all'interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essi, con particolare riferimento a quelle inerenti:
Resta espressamente inteso che il Fornitore manleverà e terrà indenne la Società da ogni sorta di onere, spesa, perdita, danno o conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in relazione alla violazione da parte dei subfornitori di qualsiasi obbligo previsto nell’Accordo.
4.1. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni dal Fornitore alla Società, le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme “Incoterms” vigenti specificate negli Ordini di Acquisto. Il trasporto dei Beni deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarli da eventuali danni.
4.2. Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini e le modalità di consegna dei Beni e di erogazione dei Servizi indicati negli Ordini di Acquisto (da considerarsi essenziali nell’interesse della Società). La Società si riserva il diritto di rifiutare Beni o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito e di addebitare al Fornitore eventuali spese di magazzinaggio ed oneri finanziari sostenuti relativi al periodo di anticipata consegna.
4.3. Il Fornitore deve garantire che la quantità di Beni consegnata corrisponda a quanto indicato negli Ordini di Acquisto. La Società potrà chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti rispetto a quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all’eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora lo stesso Fornitore non vi provveda tempestivamente.
4.4. In caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell’esecuzione dei Servizi oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, la Società avrà il diritto di:
4.5. L’eventuale fissazione di un ulteriore termine per consegnare i Beni o eseguire i Servizi ai sensi dell’Art. 4.4 (i) non preclude alla Società il diritto di avvalersi degli ulteriori rimedi di cui all’Artt. 4.4 (ii).
4.6. In aggiunta ai rimedi di cui all’Art. 4.4, in ogni caso di ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Beni o esecuzione dei Servizi, la Società potrà avvalersi dei seguenti diritti:
4.7. I rimedi previsti dal presente articolo 4 sono aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi previsti dalla legge applicabile a favore della Società.
4.8. La verifica del funzionamento, il collaudo o il pagamento dei Beni da parte della Società non implicano di per sé l’accettazione degli stessi e non libereranno il Fornitore dalle obbligazioni, dichiarazioni o garanzie assunte.
4.9. La Società si riserva il diritto, in ogni tempo, di effettuare verifiche sui Beni e/o sul processo di produzione degli stessi. Se l’ispezione o il controllo è eseguito presso la sede del Fornitore, quest’ultimo metterà a disposizione le attrezzature necessarie e fornirà l’assistenza per garantire la sicurezza e l’agio del personale ispettivo della Società, nei limiti del ragionevole e come concordato in buona fede tra le Parti.
4.10. Il Fornitore accetta e garantisce:
4.11. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Società, da qualunque pretesa, responsabilità, penale, sanzione, costo o spesa (ivi incluse le spese legali) sostenute dalla Società in relazione alla non conformità del Fornitore a leggi e regolamenti applicabili. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Società tempestivamente la ricezione di eventuali notifiche di violazioni di leggi, regolamenti e/o normative in materia di esportazione che possano avere un effetto sulla Società.
4.12. Almeno una volta l’anno, e comunque ad ogni richiesta della Società, il Fornitore dovrà fornire alla Società la dichiarazione di origine dei Beni, idonea a soddisfare i requisiti previsti (a) dalle autorità doganali del paese che li riceve, e (b) da ogni norma e/o regolamento applicabili in materia di esportazioni. In particolare la dichiarazione dovrà indicare (i) in quale nazione i Beni, o parte di essi, sono stati prodotti o originati e (ii) il relativo codice di classificazione.
4.13. Per tutti i Beni per i quali siano applicabili accordi regionali o di libero scambio, norme sull’ordine preferenziale o altri simili strumenti normativi, sarà responsabilità del Fornitore consegnare i Beni con documenti idonei ad attestare l’origine preferenziale (a titolo meramente esemplificativo, dichiarazioni del Fornitore, certificati sull’origine preferenziale, fatture, altra documentazione richiesta).
4.14. Il Fornitore apporrà su ogni Bene l’indicazione del paese d’origine (o sull’imballaggio se non ci sia spazio sufficiente sul Bene, secondo le modalità individuate in buona fede tra le Parti). Nell’apporre tali indicazioni sui Beni, il Fornitore dovrà ottemperare ai requisiti richiesti delle autorità doganali del Paese ricevente. Se i Beni sono importati, il Fornitore farà in modo che la Società, ove possibile, risulti l’importatore. Se la Società non è l’importatore registrato e il Fornitore ottiene la restituzione dei diritti doganali, quest’ultimo, su richiesta della Società, fornirà alla stessa i documenti richiesti dalle autorità doganali del paese ricevente, per comprovare l'importazione e trasferire il diritto alla restituzione dei diritti doganali alla Società.
5.1. I prezzi dei Beni e/o Servizi oggetto della fornitura saranno indicati negli Ordini di Acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le Parti. I prezzi indicati negli Ordini di Acquisto saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.
5.2. Il prezzo stabilito è omnicomprensivo e al netto dell’IVA o altri oneri fiscali applicabili. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati dalla Società in forma scritta e a seguito di presentazione di prova documentale. Rimane inteso che i compensi per eventuali licenze sono inclusi nel prezzo di acquisto di Beni e/o Servizi come specificato al punto 7.1 delle presenti Condizioni Generali.
5.3. Salvo diverso accordo, i prezzi includono l’imballaggio necessario a garantire l’integrità del Bene. Salvo ove diversamente stabilito nell’Ordine di Acquisto, la proprietà dei Beni passerà alla Società contestualmente al trasferimento dei rischi, come definito nell’Incoterm di riferimento applicabile.
5.4. Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini di Acquisto o stabiliti in separati accordi scritti tra le Parti. Il pagamento sarà in ogni caso condizionato alla consegna alla Società dei Beni e/o dell’originale della polizza di carico (ove applicabile).
6.1. Il Fornitore garantisce che i Beni saranno:
6.2. In caso di difetto o non conformità dei Beni alle garanzie previste nei precedenti paragrafi, la Società avrà diritto a propria discrezione di avvalersi dei seguenti rimedi:
6.3. La circostanza che la Società abbia chiesto l’eliminazione della non conformità ai sensi dell’art. 6.2(a) non preclude alla stessa l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 6.2(b) e 6.2(c) se il Fornitore non provveda ad eliminare i difetti o sostituire i Beni difettosi entro il termine fissato dalla Società.
6.4. In ogni caso, in aggiunta ai rimedi previsti dai precedenti articoli, in ipotesi di non conformità dei Beni alle garanzie previste dall’art. 6.1, la Società avrà diritto di:
6.5. Le garanzie e i rimedi espressamente previsti dal presente articolo 6 devono intendersi come aggiuntivi e non sostitutivi rispetto agli altri rimedi e garanzie previsti dalla legge in caso di vizi o non conformità dei Beni. In deroga a quanto previsto dall’art. 1512 C.C., il termine per la denuncia di vizi o non conformità dei Beni è di 60 (sessanta) giorni di calendario dalla scoperta degli stessi.
7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce:
7.2. Nel caso una domanda di un terzo oppure un’investigazione o decisione dell’autorità giudiziaria o amministrativa affermino, accertino o implichino l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 7.1, anche in via provvisoria o cautelare, o abbiano per oggetto o effetto l’impossibilità di utilizzare i Risultati o commercializzare i Beni o gli eventuali prodotti in cui i Beni o Risultati siano incorporati, in aggiunta ai rimedi previsti dall’art. 8, la Società avrà diritto di risolvere l’Accordo o gli Accordi relativi ai Beni e/o Risultati a cui è riconducibile la violazione ai sensi dell’Art. 1456 C.C.
7.3. Il Fornitore cede in esclusiva alla Società tutti i diritti di proprietà intellettuale sui Risultati, siano essi tutelabili o meno da brevetto, diritto d’autore o altre forme di privativa, senza limiti geografici e di tempo. Il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dei Servizi si intende comprensivo del corrispettivo per la cessione dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati.
7.4. Il Fornitore riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né l’Accordo implicano in alcun modo un trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale della Società.
8.1. Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata la Società da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:
8.2. In particolare e a titolo esemplificativo, il Fornitore risarcirà e terrà indenne e manlevata la Società da ogni responsabilità da prodotto che dovesse sorgere in capo alla Società in conseguenza di difetti dei Beni.
9.1. Nello svolgimento dei Servizi e nella realizzazione dei Beni, il Fornitore si atterrà ai seguenti obblighi:
9.2. Quale condizione per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, lo stesso sarà tenuto, su richiesta della Società, a fornire evidenza documentale dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 9.1
10.1. Fatto salvo quanto previsto altrove nelle presenti Condizioni Generali, la Società potrà in qualsiasi momento comunicare la risoluzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 1456 C.C. mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che la Società indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
10.2. La Società non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Fornitore per via di detta risoluzione.
10.3. La risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto solo per le forniture di Beni e/o Servizi non ancora eseguite alla data della risoluzione medesima.
11.1. Il Fornitore dà atto e riconosce che la Società è proprietaria delle Informazioni Riservate ed è titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.
11.2. Il Fornitore è tenuto a:
11.3. Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.
12.1. Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti della Società, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla fornitura dei Beni e/o dei Servizi, con un massimale proporzionato al valore degli stessi.
12.2. Su richiesta della Società, il Fornitore metterà a disposizione copia della polizza assicurativa di cui all’art. 12.1 e del certificato di pagamento del relativo premio.
13.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per eventuali ritardi o omissioni nell'esecuzione di qualsiasi obbligo ai sensi delle Condizioni Generali e/o dell’ Accordo, laddove tale ritardo o omissione sia dovuto ad un Evento di Forza Maggiore. Laddove si dovesse verificare un Evento di Forza Maggiore, la Parte colpita si impegna a:
13.2. In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei sub- fornitori del Fornitore.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della sottoscrizione e della gestione amministrativo-contabile dell’Accordo, ciascuna Parte potrà comunicare all’altra Parte dati personali come definiti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si impegna ad effettuare il trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018.
Le presenti Condizioni Generali rimangono in vigore fino a revoca e/o modifica delle stesse comunicate per iscritto da parte della Società al Fornitore, e comunque fino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.
16.1. Nessuna modifica, integrazione e/o deroga alle Condizioni Generali e/o all’Accordo e ai suoi allegati potrà essere produttiva di effetti e vincolante per le Parti, se non risultante da accordo scritto.
16.2. L’eventuale invalidità e/o inefficacia sopravvenuta di una o più clausole contenute nelle Condizioni Generali e/o nell’ Accordo non determinerà l’invalidità degli stessi nel loro complesso, che rimarranno validi per le parti ancora efficaci. Le Parti convengono sin d’ora di ricercare in buona fede un accordo per sostituire le pattuizioni invalide o inefficaci con altre valide, il cui contenuto consenta di conseguire gli scopi di quelle invalide e/o inefficaci nella misura più ampia possibile.
16.3. Nessuna rinuncia a termini, previsioni o condizioni delle Condizioni Generali e/o dell’ Accordo, sia per fatti concludenti che per altro, in uno o più casi, dovrà essere considerata o interpretata come una definitiva rinuncia a tale termine, previsione o condizione delle Condizioni Generali e/o dell’ Accordo medesimi.
17.1. Per tutto quanto non espressamente ivi previsto, le Condizioni Generali, gli Ordini di Acquisto e l’Accordo sono disciplinati dalla legge del Paese ove è stabilita la sede legale della Società.
17.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alle Condizioni Generali, agli Ordini di Acquisto ed all’Accordo, comprese quelle inerenti alla loro validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro del luogo ove è stabilita la sede legale della Società.